Il 29 giugno il Consiglio Europeo ha approvato il Regolamento UE sui veicoli fuori uso (ELV), il che significa che ora dovrà diventare legge. Il Parlamento europeo aveva approvato la normativa il 18 giugno.
Requisiti relativi al contenuto riciclato
Il Regolamento ELV prevede obiettivi obbligatori relativi al contenuto di plastica riciclata nei veicoli nuovi. Questi sono:
- Un contenuto riciclato minimo del 15% richiesto sei anni dopo l’entrata in vigore del regolamento.
- Un contenuto riciclato minimo del 25% richiesto 10 anni dopo l’entrata in vigore del regolamento.
Il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE.
Almeno il 20% di questi obiettivi relativi al contenuto riciclato dovrà provenire da veicoli fuori uso (ELV). Ciò equivale al 3% di contenuto riciclato proveniente da ELV dopo sei anni e al 5% di contenuto riciclato proveniente da ELV dopo 10 anni.
Solo il materiale post-consumo potrà essere conteggiato ai fini del raggiungimento degli obiettivi. Ai fini del regolamento, per «rifiuti post-consumo» si intendono «i rifiuti generati da prodotti che sono stati immessi sul mercato o forniti per la distribuzione, il consumo o l’uso in un paese terzo nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito».
I requisiti si applicheranno alle autovetture, ai furgoni commerciali leggeri, ai veicoli pesanti standard, alle motociclette e ai veicoli per usi speciali, ad eccezione dei produttori di piccoli volumi di veicoli pesanti per usi speciali.
«ICIS stima che entro il 2040 saranno necessarie 0,5–0,6 milioni di tonnellate di poliolefine riciclate per soddisfare gli obiettivi dell’ELVR; si prevede che le poliolefine copriranno circa il 75 per cento della domanda totale di materiale riciclato, grazie alla maggiore disponibilità di materie prime idonee. Il polipropilene riciclato dovrebbe rappresentare la quota maggiore in quanto polimero chiave per i componenti automobilistici», ha affermato Mia McLachlan, analista di ICIS specializzata nel riciclo delle materie plastiche.
Riciclo chimico
Il riciclo chimico sarà considerato ai fini del raggiungimento dell’obiettivo utilizzando un approccio di contabilità basato sul bilancio di massa. La Commissione Europea dovrà adottare un atto di esecuzione per stabilire i metodi di verifica degli obiettivi relativi al contenuto riciclato (compreso il bilancio di massa) entro 24 mesi dall’entrata in vigore del regolamento.
Tuttavia, mentre i componenti di auto usate potranno essere conteggiati ai fini degli obiettivi di contenuto riciclato, gli elastomeri provenienti dagli pneumatici non potranno contribuire al raggiungimento di tali obiettivi – almeno non inizialmente.
Ciò concentrerà probabilmente l’eventuale domanda aggiuntiva di riciclaggio chimico sui tipi di olio di pirolisi derivati dalla plastica in Europa.
Elastomeri da pneumatici e materiali a base biologica
Entro 72 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, la Commissione sarà tenuta a pubblicare una revisione dello sviluppo tecnologico e delle prestazioni ambientali delle plastiche a base biologica e degli elastomeri provenienti dagliu pneumatici e, «ove opportuno», a presentare proposte legislative relative a requisiti e obiettivi di sostenibilità – compresa la possibilità che questi contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi relativi al contenuto riciclato.
Poteri di deroga
La Commissione potrebbe rinviare o rivedere temporaneamente al ribasso gli obiettivi relativi al contenuto di plastica, «qualora la mancanza di disponibilità o i prezzi eccessivi di specifiche plastiche riciclate rendano eccessivamente difficile il rispetto delle percentuali minime». Il regolamento non contiene linee guida per l’interpretazione dell’espressione «eccessivamente difficile»
Importazioni
Il materiale riciclato proveniente da un paese terzo (paesi al di fuori dell’UE) non potrà essere conteggiato ai fini del raggiungimento degli obiettivi minimi di contenuto riciclato per 48 mesi dall’entrata in vigore della normativa.
Una volta che sarà consentito il conteggio, saranno applicati requisiti rigorosi – definiti nell’Allegato XIII – che probabilmente limiteranno la quantità di materiale utilizzabile proveniente dall’estero. Tra questi figura il requisito che i rifiuti provengano da «uno Stato membro o da un paese che rispetti il diritto dell’Unione o norme equivalenti a quelle degli Stati membri in materia di protezione ambientale e sicurezza dei lavoratori» e che siano conformi alle normative sul riutilizzo, sul recupero e sulla responsabilità estesa del produttore (EPR) per i veicoli fuori uso. Sono inoltre previsti requisiti obbligatori di audit per il materiale proveniente da paesi terzi.
Ulteriori misure
Il regolamento ELVR introdurrà inoltre:
- Requisiti di progettazione per i veicoli nuovi.
- Criteri per definire quando un veicolo è considerato un veicolo fuori uso (ELV).
- Il divieto di esportazione dei veicoli fuori uso (ELV) e l’obbligo di trattarli presso un impianto di trattamento autorizzato.
- Un quadro normativo per il trasferimento di proprietà.
- Un sistema transfrontaliero di responsabilità estesa del produttore (EPR).
a cura di Mark Victory, redattore senior, Riciclo presso ICIS

Condividi l'articolo
Scegli su quale Social Network vuoi condividere