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Regolamento imballaggi (PPWR): la Francia è contraria

La Francia è contraria alla proposta di Regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (PPWR) della Commissione Europea. Il Senato della Repubblica Francese ritiene che la proposta di Regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, nella sua forma attuale, non sia conforme al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del Trattato sull’Unione europea e al Protocollo n. 2 ad esso allegato.

La camera alta francese ha presentato lo scorso 24 aprile le seguenti motivazioni.

Il Regolamento sugli imballaggi priva gli Stati membri di margini di manovra

La scelta di uno strumento direttamente applicabile, vale a dire un regolamento, in sostituzione di una direttiva, destinato ad armonizzare i quadri normativi nazionali per la gestione dei rifiuti di imballaggio al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall’Unione europea, priva gli Stati membri di qualsiasi margine di manovra nella determinazione dei mezzi da utilizzare per raggiungere il risultato atteso.

A causa della sua necessaria trasposizione nel diritto nazionale, una direttiva consentirebbe agli Stati membri, pur stabilendo gli stessi obblighi di risultato, di adattare i mezzi attuati per raggiungerli alle realtà nazionali, o addirittura di adottare standard più elevati senza imporli a tutti i Paesi dell’Unione.

Necessaria una doppia base giuridica sugli imballaggi

Basandosi unicamente sull’articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) per creare “condizioni armonizzate per l’immissione sul mercato degli imballaggi”, la proposta di regolamento rischierebbe di compromettere una legislazione nazionale più ambiziosa sull’economia circolare.

Inoltre, le misure relative alla gestione dei rifiuti rientrano nell’ambito della politica ambientale (articolo 192 del TFUE), che mira a preservare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente, a proteggere la salute umana e a utilizzare le risorse naturali in modo prudente e razionale.

A questo proposito, una doppia base giuridica basata sugli articoli 114 e 192 del TFUE sembrerebbe giustificata alla luce delle questioni in gioco e del contenuto del testo, poiché quest’ultimo mira sia a garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente sia ad assicurare lo sviluppo di un mercato interno degli imballaggi. Questa doppia base giuridica è stata scelta anche per il regolamento sulle batterie e sui rifiuti di batterie.

L’istituzione di Sistemi di deposito cauzionale spetta agli Stati

L’articolo 44 della proposta di Regolamento impone agli Stati membri, ad eccezione di quelli che raggiungeranno gli obiettivi di raccolta del 90% con altri mezzi nel 2026 e 2027, di introdurre un Sistema di deposito cauzionale (Deposit Return System – DRS) per le bottiglie di plastica monouso e le lattine di alluminio.

Tuttavia, per tenere conto delle specificità nazionali e in virtù del principio di neutralità tecnologica, la decisione di istituire sistemi di deposito deve rimanere una prerogativa degli Stati membri, anche se può naturalmente essere incoraggiata dalla Commissione europea.

In questo senso, l’obbligo previsto dall’articolo 44 di istituire tale sistema di raccolta in tutti gli Stati membri appare contrario al principio di sussidiarietà.