Attualità

Regolamento imballaggi (PPWR): controverse le modifiche approvate

L’ultima versione del Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi (PPWR) votata dal Parlamento Europeo riunito in sessione plenaria mercoledì 22 novembre, introduce modifiche radicali alla proposta di regolamento originale, alcune delle quali potrebbero rivelarsi controverse.

Molte delle modifiche, di ampia portata rispetto alla bozza iniziale, recepiscono gli emendamenti proposti lo scorso ottobre dalla commissione per l’ambiente del Parlamento Europeo (ENVI), e comprendono in sintesi:

  • Un’attenuazione degli obiettivi in tema di contenuto minimo di materiali di riciclo e di raccolta differenziata a livello degli stati membri e delle imprese.
  • Il riconoscimento dei materiali biobased come potenziale strumento per raggiungere l’obiettivo del 50% di contenuto di riciclo
  • L’esenzione dei rivestimenti dagli obiettivi di contenuto di riciclo e dalle valutazioni di riciclabilità, che potrebbe incoraggiare l’uso di imballaggi a contatto con gli alimenti in carta e cartone difficili da riciclare.
  • L’esenzione degli imballaggi in legno e cera dalle valutazioni di riciclabilità.
  • Il divieto di uso intenzionale di bisfenolo A (BPA) e di sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFA) negli imballaggi.
  • L’obbligo di etichettatura e l’obbligo di fornitura dei dati, con la messa a disposizione al pubblico di queste informazioni.
  • L’estensione degli obblighi in materia di responsabilità del produttore (Extended Producer Responsibility – EPR), che permetterebbe agli Stati membri da un lato di utilizzare il gettito delle imposte per sostenere progetti di infrastrutture di raccolta differenziata e dall’altro lato di imporre ai produttori/distributori la copertura delle imposte sul riciclo.
  • Una spinta verso la “regolamentazione delle catene del valore”.
  • Ulteriori modifiche alla definizione di riciclo, collegando il regolamento PPWR alla direttiva 2008/98/CE, nonché alla definizione di riciclo contenuta nella legislazione europea.
  • Modifiche alle proposte di un sistema obbligatorio di vuoti a rendere (Deposit Return Scheme – DRS).
  • Modifiche agli obiettivi di riuso e di ricarica, compresa l’aggiunta alla definizione di riuso dei requisiti secondo cui l’imballaggio deve essere riutilizzabile “più volte”.
  • L’estensione al commercio online di molti degli obblighi previsti dal regolamento PPWR.
  • L’istituzione di un “Forum sugli imballaggi (Packaging Forum)” tra tutte le parti interessate della catena del valore per esaminare la legislazione e gli obiettivi futuri

Prima di entrare in vigore, il regolamento dovrà ancora passare attraverso la fase del trilogo, in cui saranno discusse le raccomandazioni del Consiglio dell’UE e di altre parti interessate. Di conseguenza la versione finale potrebbe essere molto diversa da quella votata dalla plenaria.

Come minimo, è probabile che la nuova bozza darà luogo ad accese discussioni e azioni di lobbying da parte delle varie catene del valore operanti nel settore degli imballaggi.

Gli obiettivi per il contenuto di materiale riciclato

Ciò che molto probabilmente si rivelerà uno dei punti di maggiore dibattito dell’ultima versione del regolamento PPWR è l’emendamento proposto da ENVI sul riconoscimento delle plastiche biobased come potenziale strumento per raggiungere l’obiettivo del 50% di contenuto di riciclo negli imballaggi.

Nel momento in cui è stato definito da ENVI, questo emendamento è stato pesantemente criticato da molti operatori del settore del riciclo meccanico e degli imballaggi.

Questo non perché questi settori non sostengano lo sviluppo della filiera delle bioplastiche, ma per il fatto che il riconoscimento delle bioplastiche come contenuto di riciclo esse stesse potrebbe potenzialmente danneggiare gli investimenti e lo sviluppo della catena del riciclo meccanico.

Molti operatori hanno affermato che mentre è giusto avere potenziali obiettivi di contenuto di bioplastica, questi andrebbero separati dagli obiettivi relativi al contenuto di materiali di riciclo.

Inoltre, molti non considerano le bioplastiche come materiali di riciclo, anche qualora riutilizzino rifiuti biologici, ma come materiali vergini.

Su queste basi, l’obiettivo minimo di contenuto riciclato per gli imballaggi di plastica a contatto diretto con il prodotto è stato ridotto dal 10% al 7,5% entro il 2030 mentre sembra che i materiali a contatto con gli alimenti abbiano ottenuto l’esenzione dall’obbligo di adeguamento a tali obiettivi. La nuova bozza aggiunge inoltre un obiettivo del 25% di contenuto riciclato per gli imballaggi a contatto diretto con il prodotto fabbricati in materiale diverso dal polietilene tereftalato (PET).

Infine gli obiettivi di raccolta degli imballaggi degli Stati membri vengono ridotti all’85% rispetto al 90% della bozza precedente.

Nel loro insieme, le modifiche comportano una significativa attenuazione degli obiettivi fissati in precedenza. Ciò nonostante, gli obiettivi rimangono ambiziosi e richiederebbero un aumento significativo della produzione e della raccolta di imballaggi con un adeguato contenuto di materiali di riciclo, in particolare in segmenti come le poliolefine, date le attuali carenze strutturali in Europa.

In ultima analisi, la nuova versione del regolamento PPWR, probabilmente accolta con favore dall’industria, sposta il calcolo del contenuto riciclato da un valore base per imballaggio, a una media per formato, per impianto di produzione e per anno, il che rende il regolamento più pratico da applicare.

La nuova versione elimina anche la clausola che avrebbe consentito alla Commissione Europea di modificare gli obiettivi relativi al contenuto riciclato come conseguenza di una carenza di disponibilità o in presenza di rialzi “eccessivi dei prezzi” in relazione a specifiche materie plastiche di riciclo.

Infine, si richiede alla Commissione di sviluppare entro il 31 dicembre 2025 una metodologia per certificare il contenuto di riciclo immesso sul mercato.

Esenzioni per i rivestimenti e gli imballaggi in carta e cartone

Un’ulteriore punto della bozza che potrebbe causare discussioni sono le nuove esenzioni dalla definizione di “imballaggio composito” per i rivestimenti interni ed esterni, vernici, pitture, inchiostri, adesivi, lacche e chiusure.

Ciò sembrerebbe escludere queste categorie dalle valutazioni di “riciclabilità su larga scala” e dagli obiettivi di contenuto riciclato. Soprattutto, sono le esenzioni dei rivestimenti interni che probabilmente causeranno i dibattiti più intensi.

Questo perché gli imballaggi in carta e cartone a contatto con gli alimenti, al di fuori del cartone ondulato utilizzato negli imballaggi di frutta e verdura, integrano in genere una barriera di plastica (ora apparentemente esentata in base al regime di esenzione dei rivestimenti) che li rende materiali multistrato, generalmente difficili da riciclare.

Per converso, la mancanza di una barriera esporrebbe la carta o il cartone alla contaminazione alimentare e all’umidità, il che renderebbe il materiale non riciclabile. In aggiunta a questo, le alternative di imballaggio alimentare diverse dalla plastica comportano in genere maggiori consumi di energia ed emissioni di anidride carbonica, oltre a  un peso maggiore che in fase di trasporto si traduce in emissioni e consumi di carburante più elevati.

Mentre nell’UE27 secondo i dati Eurostat gli imballaggi in carta e cartone evidenziavano un tasso di riciclo dell’81,5% nel 2020 (l’ultimo anno per il quale sono disponibili dati reali,  con una stima dell’82,5% per 2021), molti imballaggi a contatto con gli alimenti rientrano nel 18,5% che attualmente non viene riciclato. Inoltre, i tassi di riciclo degli imballaggi in carta e cartone sono diminuiti rispetto al picco dell’85,4% del 2016 e del 2017, un andamento che indica una correlazione non casuale, dal momento che in questi anni vi è stato un aumento dell’uso di carta e cartone negli imballaggi a contatto con gli alimenti.

Allorché questa modifica è stata proposta per la prima volta in ambito ENVI, diversi operatori del settore hanno espresso preoccupazione sia perché questa scelta avrebbe fatto sorgere nella mente del consumatore l’impressione che gli imballaggi in carta e cartone a contatto con gli alimenti siano più riciclabili e sostenibili di quanto non lo siano in realtà, sia per il fatto che avrebbe accelerato il passaggio a materiali alternativi e l’abbandono della plastica.

Attenuando leggermente la formulazione originaria, i materiali barriera sono stati quindi inclusi nell’allegato al regolamento imballaggi nell’elenco dei parametri indicativi da prendere in considerazione quando si stabiliscono i criteri di progettazione per il riciclo, insieme a:

  • Additivi.
  • Etichette/fascette (sleeve).
  • Sistemi di chiusura e piccoli componenti.
  • Adesivi.
  • Inchiostri/stampe.
  • Colori.
  • Composizione del materiale.
  • Rivestimenti esterni.
  • Residui/facilità di svuotamento del prodotto.
  • Facilità di disassemblaggio.

Gli imballaggi in legno e cera sono stati esentati dai criteri di riciclabilità.

Definizioni di riciclo e riciclo chimico nel Regolamento imballaggi (PPWR)

La nuova bozza del regolamento imballaggi PPWR incorpora la proposta di ENVI di una riformulazione della definizione di riciclo, pure se la riformulazione sembra rinnovare le ambiguità in tema di riciclo chimico basato sulla pirolisi, riguardo al fatto che l’olio di pirolisi possa venire o meno considerato ai fini degli obiettivi fissati in base alle attuali definizioni di riciclo contenute nella legislazione europea.

Si tratta di ambiguità che la bozza originale aveva apparentemente cercato di eliminare.  Inoltre si aggiunge tra i requisiti che il materiale deve soddisfare la definizione di riciclo contenuta nella direttiva 2008/98/CE, la quale aveva di per sé creato incertezza sullo status giuridico del riciclo chimico basato sulla pirolisi.

Legando i riciclatori chimici alle definizioni sia della legislazione UE sia della direttiva citata potrebbe potenzialmente rendere più difficile considerare l’olio di pirolisi (il metodo dominante di riciclo chimico in Europa) come materiale riciclato, a seconda di come le definizioni vengono interpretate e applicate.

Regolamentazione delle catene del valore

La nuova bozza adotta anche la proposta di ENVI relativa allo sviluppo di una “regolamentazione delle catene del valore”, sebbene non vi siano dettagli su cosa ciò significherebbe nella pratica.

L’emendamento di ENVI richiederebbe inoltre agli Stati membri di istituire entro gennaio 2029 un sistema “per fornire un accesso sicuro ed equo ai materiali di riciclo da utilizzare in applicazioni in cui la qualità caratteristica del materiale riciclato viene preservata o recuperata in modo tale da potere essere ulteriormente riciclato e utilizzato allo stesso modo in un’applicazione simile,  con una perdita minima di quantità, qualità o funzionalità”.

Anche in questo caso, pur non essendovi in questo contesto dettagli o chiarezza sul significato di “accesso equo”, la nuova formulazione avrebbe il potenziale per rimodellare radicalmente la catena del valore e i meccanismi di determinazione dei prezzi e dei contratti esistenti.

Responsabilità estesa del produttore (EPR)

Nella nuova bozza del regolamento PPWR si stabilisce che il gettito delle imposte sulla responsabilità estesa del produttore possano essere destinate a finanziare i costi di raccolta, separazione e riciclo degli imballaggi.

La carenza di infrastrutture adeguate rappresenta da sempre uno dei punti dolenti per il settore del riciclo industriale della plastica, di cui sono consapevoli gli operatori lungo tutta la catena del valore. E’ quindi probabile che questa modifica venga accolta con favore.

Meno probabile una buona accoglienza dei requisiti per la divulgazione al pubblico, online e gratuitamente, delle informazioni raccolte nell’ambito delle nuova proposte sulla responsabilità estesa del produttore (EPR).

La nuova bozza inoltre farebbe rientrare nella disciplina EPR anche i costi del trasporto e trattamento dei rifiuti, in aggiunta ai costi per la raccolta e per le infrastrutture già previsti nella versione originale.

Altre misure contenute nel Regolamento imballaggi (PPWR)

La nuova bozza del regolamento imballaggi PPWR impone anche una serie di nuovi obblighi relativi all’etichettatura nell’ambito di un sistema armonizzato completo di pittogrammi e di un linguaggio essenziale per descrivere in dettaglio il contenuto di riciclo e la riciclabilità del prodotto.

Inoltre molti dei requisiti proposti nella nuova versione del regolamento vengono estesi anche alle piattaforme di commercio online.

Viene introdotto l’obbligo per gli Stati membri di ridurre, rispetto ai livelli del 2018, del 10% la produzione pro capite di rifiuti da imballaggi entro il 2030, del 15% entro il 2035 e del 20% entro il 2040.

Infine è prevista l’istituzione di un “Forum sugli imballaggi (Packaging Forum)” con la partecipazione dell’intera catena del valore di tutti gli Stati membri, come ad esempio i rappresentanti dell’industria del trattamento dei rifiuti, produttori e fornitori di imballaggi, distributori, commercio al dettaglio, importatori, PMI, organizzazioni per la protezione dell’ambiente e dei consumatori, che dovrà essere consultato per la messa a punto degli strumenti di delega e delle disposizioni attuative del regolamento.

L’ambito del regolamento imballaggi PPWR è ampio e, con l’avvicinarsi della fase del trilogo, in cui si cercherà di armonizzare il punto di vista di Parlamento, Consiglio, Commissione e mondo industriale europeo, è probabile che la discussione si intensifichi e che la versione finale del regolamento sia al momento ancora inconoscibile.

Qualunque sia la forma che assumerà, è probabile che il regolamento imballaggi avrà ripercussioni importanti sull’intera catena del packaging e che tutti gli attori legati al mercato dovranno studiare le proposte e assicurarsi che la loro voce si faccia sentire al momento del dibattito.

a cura di Mark Victory