Attualità

PPWR, più vicina l’adozione del Regolamento europeo sugli imballaggi

Sono stati pubblicati i dettagli dell’accordo provvisorio riguardante il Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR). La nuova stesura provvisoria contiene una serie di elementi di ampio respiro destinati a rimodellare il settore degli imballaggi nel corso dei prossimi vent’anni.

La discussione sul Regolamento sta giungendo alle battute finali dopo un percorso irto di difficoltà attraverso gli organi legislativi degli stati membri senza tuttavia perdere nulla della sua carica divisiva sia tra i legislatori che tra gli operatori di mercato.

In base all’accordo provvisorio, il Regolamento introdurrà misure inerenti:

  • La riciclabilità obbligatoria degli imballaggi.
  • Il contenuto minimo di materiali riciclati e gli obiettivi di riutilizzo in tutti gli imballaggi, anche se con possibili deroghe basate sulla disponibilità di materiali di riciclo.
  • L’istituzione di un sistema obbligatorio per la restituzione con cauzione dei vuoti a rendere (Deposit Return Scheme – DRS) e per gli obiettivi di raccolta differenziata degli imballaggi.
  • Nuovi obblighi relativi alla comunicazione dei dati e all’etichettatura.
  • L’estensione dei regimi di responsabilità estesa del produttore (Extended Producer Responsibility – EPR).
  • Restrizioni all’immissione sul mercato di imballaggi a contatto con gli alimenti contenenti sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS) al di sopra di determinati soglie.
  • Restrizioni sui film in plastica per imballaggi di gruppo, tranne che per quelli destinati al trasporto.
  • Il potenziale contributo dei materiali bio-based agli obiettivi di riciclo.
  • La possibilità di conteggiare i materiali di riciclo importati ai fini degli obiettivi di riciclo, a condizione che siano di qualità simile a quella dei materiali nazionali e siano stati oggetto di raccolta differenziata.

Il Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri presso l’Unione europea (Coreper) ha approvato il 15 marzo scorso il Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio a seguito delle modifiche all’accordo provvisorio raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’UE (ma non approvato dalla Commissione Europea) al termine dei negoziati del trilogo.

Il 19 marzo la Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) del Parlamento europeo ha approvato l’accordo provvisorio.

Nuovi obiettivi di riutilizzo

Entro il 1° gennaio 2030, il 40% della maggior parte degli imballaggi per il trasporto utilizzati all’interno dell’UE, compresi quelli per il commercio online, dovrà essere di tipo riutilizzabile e rientrare “all’interno di un sistema di riutilizzo”. Questa misura si applicherà a pallet, scatole pieghevoli di plastica, cartoni, vassoi, casse di plastica, contenitori intermedi per prodotti sfusi, secchi, fusti e taniche di tutte le dimensioni e materiali, compresi i formati flessibili o gli involucri per pallet o le reggette per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti imballati in pallet durante il trasporto.

A partire dal 2040 questa percentuale salirà al 70%.  Alcuni operatori hanno obiettato che questa misura equivale di fatto a un divieto all’uso di imballaggi flessibili in plastica per il trasporto, a causa della difficoltà di raggiungere gli obiettivi di riutilizzo fissati.

Entro il 2030, il 10% delle scatole per imballaggi di gruppo destinate all’impiego nel settore della logistica o della distribuzione dovrà essere riutilizzabile. Le scatole di cartone saranno esentate da questi obiettivi di riutilizzo, nonostante qualche malumore; ciò potrebbe comportare uno spostamento verso questo materiale.

Saranno esentati anche gli imballaggi per il trasporto di merci pericolose, gli imballaggi per il trasporto di attrezzature di grandi dimensioni e gli imballaggi flessibili a diretto contatto con alimenti e mangimi, come definiti nel Regolamento (CE) 178/2002, e con gli ingredienti alimentari, come definiti nel Regolamento (UE) 1169/2011.

Entro il 2030, i distributori di imballaggi per la vendita di bevande alcoliche e analcoliche dovranno raggiungere un obiettivo di riutilizzo del 10%, che salirà al 40% entro il 2040. Saranno tuttavia esentati gli imballaggi di alcune classi di bevande alcoliche, comprese le bevande alcoliche altamente deperibili.

Riciclo e riutilizzo

Entro il 2030 tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili o riutilizzabili. Per venire classificato come riciclabile, l’imballaggio dovrà essere:

  • progettato per il riciclo;
  • oggetto di raccolta differenziata;
  • separato in flussi di rifiuti definiti che non influiscano sulla riciclabilità di altri flussi di rifiuti;
  • riciclato in modo che le materie prime secondarie risultanti siano di qualità tale da potere sostituire le materie prime primarie.

Il grado di riciclabilità (classe A, B o C) sarà stabilito per ciascuna categoria di imballaggi. Dopo il 1° gennaio 2030, la vendita sul mercato di imballaggi inferiori al grado C sarà sottoposta a limitazioni, mentre dopo il 1° gennaio 2038, gli imballaggi classificati al di sotto del grado B saranno esclusi dalla vendita sul mercato.

In base alle nuove regole, oltre alle valutazioni della progettazione per il riciclo (design for recycling), a partire dal 2035 verrà aggiunta un’ulteriore valutazione basata sul peso del materiale effettivamente riciclato nell’ambito di ciascuna categoria di imballaggi. Ai fini della valutazione della progettazione per il riciclo, le singole categorie di imballaggi ricadranno nella disciplina di cui all’articolo 6, paragrafo 6, dell’accordo provvisorio.

Alla Commissione Europea sarà conferita la facoltà di emanare i decreti attuativi per definire, entro il 1° gennaio 2028, i criteri dettagliati di progettazione per il riciclo in riferimento alle varie categorie di imballaggi.

Ancora a partire dal 2035, alla riciclabilità verrà aggiunto il requisito che il materiale sia “riciclato su larga scala”, con la Commissione Europea che avrà il potere di modificare le relative soglie.

La definizione di rifiuti di imballaggio “riciclati su larga scala” presuppone la raccolta differenziata, la selezione e il riciclo dei materiali in tutta l’UE (compresi i rifiuti esportati) nelle infrastrutture predisposte per ciascuna categoria di imballaggi, di almeno il 55% di tutti i materiali, ad eccezione del legno, per il quale si richiederà almeno il 30%.

Le valutazioni della riciclabilità si estenderanno anche all’impatto, sui sistemi di riciclo, di elementi come gli strati barriera, gli inchiostri e le etichette.

Entro la fine del 2026 la Commissione Europea sarà tenuta a redigere una relazione sulle “sostanze attenzionate (substances of concern) che potrebbero influire negativamente sul riciclo o sul riutilizzo, con l’aggiunta di ulteriori restrizioni per le sostanze oggetto di valutazione di riciclabilità.

Gli Stati membri potranno chiedere alla Commissione Europea di imporre limitazioni alle sostanze attenzionate, ritenute dannose per il riciclo. Entro 7 anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, la Commissione sarà tenuta a valutare se i requisiti di progettazione per il riciclo abbiano contribuito realmente a ridurre al minimo tali sostanze.

Gli imballaggi innovativi saranno esentati per cinque anni dall’obbligo di allinearsi agli obiettivi di riciclabilità. Esenzioni sono previste anche per i prodotti medicali e gli imballaggi per prodotti medicali, le merci pericolose e gli imballaggi per materiali a contatto con gli alimenti realizzati specificamente per i neonati.

Anche per gli imballaggi per la vendita realizzati in legno leggero, sughero, tessuto, gomma, ceramica o porcellana si prevede l’esenzione dalla maggior parte dei requisiti di riciclabilità.

Obiettivi minimi di riciclo per la catena degli imballaggi

In base all’accordo provvisorio, a partire dal 1º gennaio 2030, o al più tardi tre anni dopo l’emanazione dei relativi decreti attuativi, tutti gli imballaggi di plastica immessi sul mercato dell’UE dovranno includere una percentuale minima in peso di contenuto riciclato proveniente da rifiuti post-consumo pari al:

  • 30% per gli imballaggi sensibili al contatto (generalmente si tratta di imballaggi che entrano in contatto con alimenti o prodotti medicali), esclusi i flaconi monouso in cui il polietilene tereftalato (PET) è il componente principale;
  • 10% per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materiali plastici diversi dal PET, ad eccezione delle bottiglie in plastica monouso per bevande;
  • 30% per le bottiglie in plastica monouso per bevande;
  • 35% per ogni altro imballaggio.

Entro il 2040, queste percentuali saliranno al:

  • 50% per gli imballaggi in plastica sensibile al contatto realizzati principalmente in PET, ad eccezione delle bottiglie in plastica monouso per bevande;
  • 25% per le plastiche sensibili al contatto non in PET, ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande;
  • 65% per le bottiglie monouso per bevande e ogni altro imballaggio in plastica.

Gli obiettivi relativi al contenuto riciclato consentiranno l’uso di materiali provenienti da “paesi terzi” (extra UE) la cui inclusione si è rivelata una delle parti più controverse e oggetto di forti pressioni da parte sia dei legislatori che degli operatori di mercato.

Il materiale proveniente da paesi extra-UE dovrà essere stato oggetto di raccolta differenziata e avere specifiche equivalenti ai requisiti elencati nel Regolamento PPWR, nella Direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE) e nella Direttiva sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente ((UE) 2019/904).

Gli imballaggi per i prodotti medicali, per il trasporto di merci pericolose, gli imballaggi in plastica compostabile e gli imballaggi alimentari per neonati e infanti saranno esentati dagli obiettivi di riciclo.

Entro il 31 dicembre 2026, la Commissione è tenuta a emanare decreti attuativi che stabiliscano la metodologia per il calcolo e la verifica di tali percentuali di materiali di riciclo.

La Commissione potrà modificare gli obiettivi in presenza di “prezzi eccessivi” in relazione a specifiche materie plastiche di riciclo e sulla base del fatto che la quantità di contenuto riciclato potrebbe costituire una minaccia per la salute umana o comportare una non conformità al Regolamento (CE) 1935/2004, o sulla base del fatto che una qualsiasi parte di plastica rappresenti meno del 5% del peso totale dell’intero imballaggio, come ad esempio nel caso delle barriere funzionali o prodotti simili.

Entro il 1º gennaio 2028 la Commissione dovrà valutare la necessità di ulteriori esenzioni dagli obiettivi relativi al contenuto riciclato per specifici imballaggi di plastica previa valutazione della disponibilità di tecnologie di riciclo adeguate. Sulla base di tale valutazione la Commissione avrà il potere di introdurre decreti attuativi per modificare gli obiettivi in materia di contenuto riciclato.

Ciascun stato membro potrà inoltre esentare gli operatori dagli obiettivi in materia di contenuto riciclato per 5 anni, a patto che lo stato membro in questione:

  • abbia superato di almeno 5 punti percentuali gli obiettivi di riciclo per il 2025 in riferimento ai rifiuti di imballaggio per categoria di materiali;
  • si prevede che riuscirà a superare di almeno 5 punti percentuali gli obiettivi per il 2030 (secondo valutazione della Commissione);
  • sia sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi di prevenzione dei rifiuti nell’ambito del PPWR;
  • abbia raggiunto un livello di prevenzione dei rifiuti pari al 3% entro il 2028 rispetto allo scenario di riferimento del 2018;
  • gli operatori nazionali abbiano adottato un sistema interno di prevenzione e riciclo dei rifiuti che contribuisca al conseguimento dell’obiettivo di prevenzione e riciclo dei rifiuti.

Questa esenzione quinquennale potrà essere rinnovata da ciascun stato membro purché le condizioni restino soddisfatte. Ciò sembrerebbe portare alla prospettiva di condizioni di mercato disomogenee tra i paesi dell’UE.

Gli obiettivi saranno calcolati su base annua e per singolo stabilimento di produzione.

Gli obiettivi per il 2030 nell’ambito del PPWR sostituiranno gli obiettivi stabiliti nella direttiva sulla plastica monouso (SUPD) a partire dal 2030; gli obiettivi SUPD pre-2030 vengono tuttavia confermati.

Il regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) sarà allargato ai sensi della legislazione europea al fine di garantire che le imposte a carico del produttore (o di chi, in caso di importazioni, assuma la responsabilità del produttore) siano tali da coprire i costi della “gestione completa” dei rifiuti di imballaggio. Tuttavia le aliquote d’imposta effettive non sono state stabilite nel Regolamento.

L’accordo provvisorio prevede inoltre che gli operatori che adottano il regime EPR abbiano accesso prioritario, a prezzi di mercato, ai materiali di riciclo per una quantità corrispondente al volume degli imballaggi immessi nello stato membro da ogni singolo operatore.

Plastica monouso, rifiuti di imballaggio in discarica e divieti sulle PFAS

Il Regolamento PPWR introdurrà ulteriori divieti sulla plastica monouso, sostanzialmente in linea con quanto proposto dal Consiglio dell’UE in sede negoziale.

E’ significativo sottolineare che, riguardo al polietilene a bassa densità flessibile riciclato (R-LDPE), ciò comporta il divieto di raggruppare bottiglie, lattine, lattine, vasi, vaschette o pacchetti in confezioni multiple presso il punto vendita, escludendo tuttavia gli involucri utilizzati nella distribuzione business-to-business. Questo divieto potrebbe avere un impatto sui riciclatori chimici che si avvalgono della pirolisi, perché l’LDPE flessibile post-consumo viene identificato dal settore come una potenziale fonte di materie prime chiave.

L’accordo provvisorio prevede anche il divieto di imballaggi a contatto con gli alimenti contenenti PFAS al di sopra di determinate soglie.

Sono previste inoltre restrizioni allo smaltimento in discarica o in inceneritore dei rifiuti di imballaggio riciclabili, il che potrebbe comportare requisiti e costi di selezione più elevati da parte dei gestori dei rifiuti.

Materiali bio-based

Entro tre anni dall’entrata in vigore del Regolamento PPWR, la Commissione Europea sarà obbligata a rivedere lo stato dello sviluppo tecnologico e le prestazioni ambientali degli imballaggi in materiale bioplastico.

Di conseguenza, la Commissione stessa sarà tenuta a presentare proposte legislative sugli obiettivi volti a incrementare l’uso delle bioplastiche negli imballaggi, compreso il potenziale contributo dei materiali bio-based al raggiungimento degli obiettivi di riciclo per i materiali a contatto con gli alimenti, laddove non sia disponibile materiale di riciclo. È probabile che ciò incida soprattutto sul settore delle poliolefine e del polistirene.

Riciclo chimico

La bozza originale della Commissione sembrava chiarire e sostenere l’inclusione del riciclo chimico come metodo per raggiungere gli obiettivi del Regolamento, a condizione che l’obiettivo finale del riciclo non fosse l’utilizzo come combustibile o per operazioni di riempimento.

La formulazione relativa alla definizione di riciclo contenuta nella bozza originale, tuttavia, è stata cancellata e ora fa fede unicamente la direttiva 2008/98/CE, che costituisce quindi la base della maggior parte delle definizioni della legislazione dell’UE in materia di riciclo. Ciò assesta un duro colpo al mondo del riciclo chimico.

In dettaglio, la direttiva 2008/98/CE definisce il riciclo come una “qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento”.

Con questa definizione lo status giuridico del riciclo chimico rimane nell’incertezza, in particolare per la pirolisi, il metodo dominante di riciclo chimico in Europa. Con questo metodo, i rifiuti plastici misti vengono comunemente convertiti in olio di pirolisi (un sostituto della nafta) prima di essere ritrattati in plastica riciclata.

Gli obiettivi degli stati membri e i programmi di restituzione con cauzione (DRS) dei vuoti a rendere

Gli obiettivi e gli obblighi degli Stati membri in riferimento ai programmi DRS rimangono sostanzialmente quelli proposti dal Consiglio UE in sede negoziale.

L’eccezione è rappresentata dalla percentuale di raccolta per gli stati membri che richiedono l’esenzione dai DRS, ora aumentata all’80% in peso degli imballaggi soggetti a questa disciplina immessi sul mercato per la prima volta nel 2026, rispetto al 78% della proposta del Consiglio.

L’iter del Regolamento è stato segnato da tensioni, con la Commissione Europea che non ha approvato l’accordo provvisorio tra il Parlamento e il Consiglio e voci diffuse che circolavano nel periodo precedente al voto secondo cui gli stati membri non l’avrebbero sostenuto in sede Coreper.

Si ritiene che questi fattori siano alla base degli emendamenti introdotti all’ultimo momento. Il Regolamento deve ora affrontare il voto finale di approvazione nella sessione plenaria di aprile del Parlamento Europeo. Il testo che passerà il voto sarà adottato come legge.

 

Articolo di approfondimento di Mark Victory

Con il contributo di Matt Tudball

a cura di Marc Victory